Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

Articolo 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

        1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        1. Identico.

        2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.         2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008.